L’A.I.R.E. è l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. è disciplinata dalla Legge n. 470/1988 allo scopo di mantenere un collegamento tra il cittadino italiano residente all’estero ed il comune italiano da cui é emigrato o nei cui registri dello stato civile é iscritto o trascritto il suo atto di nascita, permettendo nel contempo la sua iscrizione nelle liste elettorali e quindi l’esercizio del diritto di voto.
A chi é rivolto
Ai cittadini italiani che hanno trasferito la loro dimora abituale all’estero o ai discendenti dei cittadini italiani che vivono all’estero e hanno fatto trascrivere in Italia il loro atto di nascita. L’iscrizione all’A.I.R.E. viene effettuata:
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per trasferimento della residenza da un Comune Italiano all’estero: i cittadini Italiani che si trasferiscono all’estero per più di 12 mesi vengono cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente ed iscritti nell’AIRE;
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per trasferimento dall’A.I.R.E. di un altro Comune, su richiesta dell’interessato, a condizione che vi siano congiunti iscritti nell’A.I.R.E. o nell’A.P.R. del Comune in cui si chiede l’iscrizione;
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per trascrizione dell’atto di nascita di cittadino italiano nato all’estero nei registri dello stato civile del comune;
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per esistenza all’estero giudizialmente dichiarata.
Come si accede
La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. va presentata al Consolato Italiano (entro 90 giorni dall’avvenuto trasferimento) competente nel territorio dello stato estero dove il cittadino italiano è nato o ha trasferito la propria dimora abituale.
Quanto costa
Non ci sono costi.
Tempi
La decorrenza dell’iscrizione all’A.I.R.E. è:
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dalla data della comunicazione all’Ufficio Anagrafe del trasferimento, qualora venga fatta preventivamente;
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dalla data di arrivo al protocollo del Comune della comunicazione del Consolato;
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dalla data della trascrizione dell’atto di nascita.
La cancellazione avviene per:
- rimpatrio in Italia (con conseguente iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente);
- decesso o morte giudizialmente dichiarata;
- perdita della cittadinanza italiana;
- trasferimento all’A.I.R.E. di altro Comune;
- irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
- trascorsi cento anni dalla nascita;
- dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
- quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell’A.I.R.E., l’indirizzo all’estero;
- quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell’art. 6 della legge 7/2/1979, n.40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l’elezione del Parlamento Europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell’Unione Europea nonché le consultazioni referendarie locali
Note
L’iscritto all’A.I.R.E. deve far pervenire al Comune tramite Consolato tutte le notizie relative alle variazioni anagrafiche e di stato civile (indirizzo, nascite figli, matrimoni ecc.).
Il cittadino iscritto all’A.I.R.E. ha la facoltà di ottenere da parte del Comune di iscrizione il rilascio di:
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carta d’identità;
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certificati di iscrizione all’A.I.R.E. e stato di famiglia, stato anagrafici (residenza, stato di famiglia, stato libero alla data dell’emigrazione all’estero, cittadinanza alla data dell’emigrazione all’estero, godimento diritti civili e politici), e di stato civile (relativamente agli atti formati o trascritti nel comune);
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tessera elettorale ed eventuale duplicato.