In caso di acquisto della cittadinanza italiana, il cittadino presta giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti al Sindaco del comune di residenza e, all’estero, all’autorità diplomatica o consolare italiana competente per la località straniera di residenza.
L’Ufficio di Stato Civile provvede conseguentemente alla trascrizione nei registri di cittadinanza del Decreto del Ministero dell’Interno con il quale viene attribuita la cittadinanza italiana ed alle comunicazioni di rito.
A chi è rivolto
Possono acquistare la cittadinanza italiana:
- i cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani
. dopo sei mesi di residenza legale in Italia;
. dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio, se residenti all’estero; - i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia da almeno 4 anni legalmente;
- i cittadini stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni legalmente;
- i cittadini stranieri nati in Italia e legalmente residenti ininterrottamente sino alla maggiore età;
- i cittadini stranieri maggiorenni adottati da cittadino italiano che risiedono legalmente in Italia da almeno 5 anni.
Si considera residente in Italia colui che risulta iscritto ininterrottamente nell’anagrafe di un Comune italiano ed è in possesso di un valido permesso di soggiorno per il periodo previsto dalla legge.
Possono riacquistare la cittadinanza italiana:
- i cittadini stranieri che prestino servizio militare per lo Stato italiano e dichiarino preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza;
- i cittadini stranieri che, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiarino di volerla riacquistare;
- i cittadini stranieri che dichiarino di volerla riacquistare ed abbiano stabilito o stabiliscano, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza nel territorio della Repubblica;
- i cittadini stranieri (già cittadini italiani) dopo un anno dalla data in cui hanno stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, se nel frattempo non vi abbiano espressamente rinunciato;
- i cittadini stranieri che, avendola perduta per non avere ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiarino di volerla riacquistare, purché siano residenti da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dimostrino di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione.
Come si accede
La domanda per l’acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – competente per territorio (in base al luogo di residenza).
Nel caso di adozione internazionale il minore acquista automaticamente la cittadinanza italiana a norma del primo comma dell’art. 3 della Legge n. 91/1992.
Il giuramento per l’acquisto della cittadinanza italiana deve essere prestato entro 6 mesi dalla notificazione del decreto ministeriale di concessione.
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